Art. 77. Accertamenti medico-legali
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali ((e le relative procedure)) previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
((Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094)) .
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali ((e le relative procedure)) previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
((Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094)) .