Articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 75 bis
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25 giugno 1982
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1 novembre 1986
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29 ottobre 2020
Art. 77. Accertamenti medico-legali

Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali ((e le relative procedure)) previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
((Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094)) .
Entrata in vigore il 29 ottobre 2020
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