Art. 68. Consiglio di amministrazione
Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell'art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387 .
I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.
Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell'art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387 .
I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.
Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.