Articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 69Articolo 73
Versione
25 giugno 1982
>
Versione
17 novembre 2018
>
Versione
20 febbraio 2020
>
Versione
19 maggio 2020
Art. 71. (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti) 1. La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ((agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,)) , i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.
Entrata in vigore il 19 maggio 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente