Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 45Articolo 51
Versione
25 giugno 1982
Art. 50. Incompatibilita'

Il personale di cui al presente decreto legislativo non puo' esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di societa' cooperative tra impiegati dello Stato.
Il personale puo' essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.
Entrata in vigore il 25 giugno 1982
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