Articolo 24 septies del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 24 sexiesArticolo 24 octies
Versione
11 giugno 1995
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Versione
7 luglio 2017
Art. 24-septies. (Promozione e sovrintendente capo) 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante ((scrutinio per merito assoluto)) al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto ((cinque anni)) di effettivo servizio nella qualifica.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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