Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 71Articolo 74
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25 giugno 1982
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7 luglio 2017
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17 novembre 2018
Art. 73. Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori ((La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica.))
Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Entrata in vigore il 17 novembre 2018
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