Articolo 18 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37
Articolo 17
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22 marzo 2014
Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 22 marzo 2014
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