Articolo 5 del Decreto 3 febbraio 2006, n. 142
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 aprile 2006
Art. 5. Operazioni 1. Gli obblighi di identificazione dei clienti, di registrazione e di conservazione sussistono altresi' per ogni operazione, anche frazionata, disposta dai clienti che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500 euro.
2. Gli intermediari devono dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente nel giorno dell'operazione e nei sette giorni precedenti, al fine di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione. Nel caso di ordini di pagamento o di accreditamento, ciascun intermediario effettua le aggregazioni con riferimento al cliente per il quale interviene.
3. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.
4. Gli obblighi sussistono altresi' nei casi in cui gli intermediari abilitati agiscano da tramite ai sensi dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio, o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a 12.500 euro.
5. Ai fini dell'individuazione del valore delle operazioni e della registrazione delle stesse nell'archivio unico informatico non deve procedersi alla compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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