Articolo 20 - Convenzione della Legge 16 gennaio 2025, n. 2
Articolo 19Articolo 21
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25 gennaio 2025
Articolo 20 FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato. b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica e' un residente di detto Stato che: i) ha la nazionalita' di detto Stato; o ii) non e' divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025
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