Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. 1. Ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale nonche' l'esercizio della sovranita' nazionale, la continuita' e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) documenti relativi all'attivita' investigativa ed ispettiva la cui diffusione puo' pregiudicare l'attivita' di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;
b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonche' dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali;
c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico;
d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza;
((d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.))
a) documenti relativi all'attivita' investigativa ed ispettiva la cui diffusione puo' pregiudicare l'attivita' di indagine di organismi nazionali ed esteri, incidendo sulla correttezza delle relazioni internazionali;
b) documenti attinenti ad accordi di cooperazione, anche di carattere investigativo nei settori istituzionali sviluppati con l'apporto e la collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonche' dei servizi della Commissione dell'Unione europea e di altri organismi comunitari e internazionali;
c) documenti relativi alla fornitura o sperimentazione di beni e servizi considerati di carattere strategico;
d) documenti relativi all'assegnazione di personale agli organismi di informazione e sicurezza;
((d-bis) documenti concernenti le procedure di rilascio, diniego, limitazione, sospensione, revoca e proroga relative ai Nulla osta di sicurezza, all'autorizzazione all'Accesso Cifra, all'accesso ai sistemi per l'elaborazione automatica di dati classificati, nonche' le informazioni e autorizzazioni relative al personale esperto nella trattazione e nella gestione di documenti classificati, agli operatori di apparati cifranti e alle "appendici riservate" di atti contrattuali che prevedono la trattazione di informazioni classificate.))