Articolo 5 del Decreto 29 ottobre 1996, n. 603
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 dicembre 1996
Art. 5. Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti
alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi della lettera d) del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, garantendo, peraltro, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta, sono sottratte all'accesso, fatte salve le richieste del titolare dell'interesse, le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi:
a) documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attivita' amministrativa;
b) documenti contenenti progetti tecnici o studi presentati da concorrenti nel corso delle procedure di acquisizione di beni mobili, immobili e servizi;
c) atti di natura strumentale concernenti la predisposizione di programmi e l'elaborazione di criteri selettivi per l'individuazione delle categorie economiche sottoposte a controlli, nonche' gli elenchi dei soggetti selezionati automaticamente ai fini dell'azione accertatrice degli uffici;
d) atti e documenti allegati alle dichiarazioni tributarie;
e) atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione ne' ad altra forma di pubblicita' verso terzi;
f) documenti caratteristici, matricolari o concernenti situazioni dei dipendenti dell'Amministrazione ovvero dei candidati all'assunzione, salvo quanto previsto dall' art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 ;
g) documenti riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a carico dei singoli dipendenti o sull'attivita' degli uffici, anche a seguito di segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali;
h) documenti attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute delle persone, ivi comprese le selezioni psico-attitudinali;
i) documenti concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per incompatibilita' ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio, nonche' dei corrispondenti procedimenti previsti per il personale militare;
l) documenti relativi a denunce agli organi dell'autorita' giudiziaria ordinaria e contabile all'interno dei quali siano individuati o individuabili soggetti per i quali si configurano responsabilita' civili, amministrative e contabili;
m) atti e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di carriera del personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della graduatoria. Gli atti di cui alla precedente lettera h) restano comunque esclusi anche dopo l'approvazione della graduatoria;
n) documenti riguardanti processi di lavorazione industriale del tabacco, anche se non tutelati da brevetto, comprensivi dell'impiego delle materie prime e sussidiarie;
o) atti e documenti nominativi relativi al pagamento, effettuato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dei premi delle lotterie nazionali e delle vincite al gioco del lotto;
p) verifiche tecniche ed analisi effettuate dai laboratori chimici delle dogane, contenenti la specificazione degli elementi del prodotto, anche se non coperto da brevetto industriale;
q) atti e documenti tecnici allegati alle denunce di attivazione di impianti ove si lavorano, si trasformano o trovano impiego prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione ed accise, quali:
1) planimetrie di stabilimenti e impianti industriali;
2) relazioni tecniche descrittive dei processi di lavorazione e delle caratteristiche delle strumentazioni di misura;
3) verbali degli esperimenti di lavorazione con l'indicazione dei parametri di impiego e di resa della lavorazione;
4) bilanci delle materie e bilanci energetici.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in note alle premesse.
- Si riporta il testo dell' art. 3 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza):
"Art. 3. - 1. Il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa e il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'ufficiale o al sottufficiale interessato, il quale firma il relativo foglio di comunicazione apponendovi la data.
2. La comunicazione del giudizio e della qualifica finali espressi nei documenti caratteristici previsti per i militari di truppa e' effettuata agli interessati nei modi stabiliti dal regolamento".
Entrata in vigore il 12 dicembre 1996
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