Articolo 29 - Accordo collettivo nazionale medici pediatri
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22 novembre 1990
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1 maggio 1992
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1 gennaio 1994
Art. 29.
Trattamento economico
1. Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci:
A) Onorario professionale;
B) Quota aggiuntiva professionale;
C) Indennita' di piena disponibilita';
D) Indennita' forfettaria di variazione demografica;
E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito;
F) Compenso per variazione degli indici del costo della vita;
G) Contributo previdenziale;
H) Contributo per assicurazione di malattia;
I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale;
L) Indennita' di collaborazione informatica; ((2))
M) Maggiorazioni per zone disagiatissime.
A) Onorario professionale.
Ai pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi e' corrisposto per ciascun assistibile in carico un compenso forfettario annuo, come da tabella che segue, distinto secondo l'anzianita' di specializzazione del medico.

====================================================================
Anzianita' di specializzazione Compenso forfettario annuo

dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 2 anni 46.653 49.912 52.727 54.048
oltre 2 fino
a 9 anni 51.321 54.906 58.003 59.457
oltre 9 fino
a 16 anni 55.989 59.900 63.278 64.864
oltre 16 anni 60.650 64.887 68.546 70.264
oltre 23 anni - - - 75.664

B) Quota aggiuntiva professionale.
Per lo svolgimento di specifiche e piu' qualificate prestazioni
professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (art. 20), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza (art. 25), il consulto con il medico specialista (art. 22), la continuita' assistenziale nei confronti dei propri assistibili mediante accesso alle strutture di degenza (art. 23), ai medici e' corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nella misura annua specificata nella tabella che segue:
====================================================================
Anzianita' di specializzazione Quota aggiuntiva professionale
annua

dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 2 anni 4.665 4.991 5.273 5.405
oltre 2 fino
a 9 anni 5.132 5.491 5.801 5.946
oltre 9 fino
a 16 anni 5.599 5.990 6.328 6.487
oltre 16 anni 6.065 6.489 6.855 7.027
oltre 23 anni - - - 7.567

C) Indennita' di piena disponibilita'.
Ai sanitari che svolgono attivita' di pediatra di libera scelta ai
sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto, di dipendenza o convenzione, con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 800 scelte, una indennita' annua, nelle seguenti misure:
Per i primi 250 assistibili:
====================================================================
Anzianita' di specializzazione Indennita' di piena disponibilita'

dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991

da 0 a 2 anni 5.795 6.200 6.550 6.714
oltre 2 fino
a 9 anni 6.184 6.616 6.989 7.164
oltre 9 fino
a 16 anni 6.572 7.031 7.428 7.614
oltre 16 anni 6.961 7.447 7.867 8.064
oltre 23 anni - - - 8.514

Per gli assistibili da 251 a 800:
====================================================================
Anzianita' di specializzazione Indennita' di piena disponibilita'

dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
da 0 a 2 anni 5.247 5.613 5.930 6.078
oltre 2 fino
a 9 anni 5.635 6.029 6.369 6.529
oltre 9 fino
a 16 anni 6.024 6.445 6.808 6.979
oltre 16 anni 6.413 6.861 7.247 7.429
oltre 23 anni - - - 7.879

D) Indennita' forfettaria di variazione demografica.
D1 - Ai pediatri di libera scelta e' corrisposta per ciascun
assistibile in carico un'indennita' forfettaria annua, come da tabella che segue:
====================================================================
Indennita' di variazione demografica


dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991


Per i primi 250 26.493 30.475 33.913 38.228


assistibili Per gli assistibili
da 251 fino al mas-17.661 17.661 17.661 17.661
simale o alla quota


individuale
individuale


D2 - Nulla e' dovuto a titolo di indennita' di variazione
demografica per gli assistibili oltre il massimale o la quota


individuale. E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.
E1 - Ai medici pediatri iscritti negli elenchi e' corrisposto un
concorso forfettario nelle spese sostenute in relazione alle attivita' professionali e in particolare per la disponibilita' dello studio medico conforme alle prescrizioni dell'art. 18, per la disponibilita' del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attivita' a favore degli assistiti.
Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico e'
corrisposto un concorso forfettario annuo nelle misure risultanti dalla tabella che segue:

====================================================================

Concorso nelle spese di produzione del reddito

dall'1-7-88 dall'1-1-89 dall'1-1-90 dall'1-1-1991
----------------------------------------------------------------------
Per i primi 250 24.791 26.522 28.018 28.721
assistibili

Per gli assistibili
da 251 fino al mas- 17.662 18.895 19.961 20.461
simale o alla quota
individuale



E2 - Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.
E3 - Il concorso nelle spese viene erogato dall'U.S.L. in rate mensili.
E4 - Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L.
In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dalla U.S.L. viene verificato in sede di Comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico.
Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D).
F) Compenso per variazione dell'indice del costo della vita.
Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:
a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/87 ;
c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di carovita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 , e' rappresentato dal valore iniziale dell'onorario professionale e della quota integrativa professionale di cui alla lettera A individuato in L. 52.727 per l'anno 1990 e L. 54.048 per l'anno 1991, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte;
d) ai medici con un numero di scelte inferiori a 447 unita' spetta un incremento delle quote di carovita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477.
Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Ai medici pediatri convenzionati titolari di pensione che percepiscono l'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico spetta a titolo di quote di caro-vita una somma pari alla eventuale differenza tra l'entita' complessiva delle quote di caro-vita calcolate in base ai criteri di cui al presente articolo e quella dell'indennita' integrativa speciale percepita. La clausola ha effetto dal ripristino della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, ferma restando la decorrenza dal 1> gennaio 1990.
G) Contributo previdenziale.
Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6 dell' art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349 , pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) e F) del presente articolo, di cui il 13% a carico della U.S.L. e il 7% a carico del medico.
I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
H) Contributo per assicurazione di malattia.
Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'E.N.P.A.M. il contributo per l'assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.
I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.
Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato A.
L) Indennita' di collaborazione informatica.
Ai pediatri individuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, il cui studio professionale sia dotato di apparecchiature e programmi informatici idonei ad assicurare, oltre alla gestione della scheda sanitaria individuale:
a) il collegamento con il centro medico di prenotazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche od ospedaliere;
b) l'acquisizione, l'elaborazione e la comunicazione alle UU.SS.LL. dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, monitoraggio dell'andamento prescrittivo, verifica di qualita' dell'assistenza, ove tali programmi siano stati concordati, e' corrisposta un'indennita' forfettaria mensile di L. 100.000. M) Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole.
Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai pediatri un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i Sindacati di categoria piu' rappresentativi.
Tempi e modi di pagamento.
I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali e alle prestazioni di particolare impegno professionale, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai pediatri di libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.
Le variazioni di retribuzioni relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di specializzazione del medico saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che la corresponsione dell'indennita' di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315 , e' sospesa a far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell' articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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