Art. 15. Licenza straordinaria per congedo parentale 1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all' articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 , non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 , e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 , non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 34 e 32 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' il seguente:
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo) ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4 , e 7, comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7.».
«Art. 32 (Congedo parentale) ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4 , e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente art. . I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , e' il seguente:
«Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1° gennaio 1996. per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Il testo degli articoli 47, 36 e 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' il seguente:
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio) ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 comma 4 , 7 , comma 4 , e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente art. non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti) ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5 ). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.».
«Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali) ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n) e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'art. 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.».
- Gli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , fanno parte del Capo VI - Riposi, permessi e congedi.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all' articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 , non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 , e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151 , non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 34 e 32 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' il seguente:
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo) ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4 , e 7, comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e 7.».
«Art. 32 (Congedo parentale) ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4 , e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente art. . I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , e' il seguente:
«Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , come interpretato, modificato ed integrato dall' art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all' art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1° gennaio 1996. per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Il testo degli articoli 47, 36 e 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e' il seguente:
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio) ( legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 comma 4 , 7 , comma 4 , e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente art. non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti) ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7 ; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5 ). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e' elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.».
«Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali) ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2 ; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n) e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'art. 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.».
- Gli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , fanno parte del Capo VI - Riposi, permessi e congedi.