Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
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Art. 6. Indennita' operative 1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell' articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187 .
2. L' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
"2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall' articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , cosi' come rivalutata dall' articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 . Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78 . Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.".
3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all' articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento. (1) ((6)) 5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.
6. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all' articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.
7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e successive modificazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 , e' elevata al 125 per cento". --------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 , nel modificare l' art. 9, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 2) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 , e' elevata al 140 per cento".
Entrata in vigore il 15 giugno 2022
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