Articolo 5 del Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 marzo 2011
Art. 5. Funzioni dell'autorita' competente 1. L'Autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da' attuazione alla medesima misura. A tale fine l'Autorita' competente dispone il prelievo di campioni di prodotti per sottoporli a controlli di conformita' ed esigere dalle parti interessate la fornitura di tutte le informazioni necessarie, come specificato nelle misure di esecuzione;
c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore, a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ovvero per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
e) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato ai fini dell'attuazione del presente decreto, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
f) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
g) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei prodotti.
Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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