Articolo 20 del Decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 15
Articolo 19
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23 marzo 2011
Art. 20. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 23 marzo 2011
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