Articolo 7 del Decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332
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12 aprile 2002
Art. 7. 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430)) .
1-bis. L'ultimo comma dell' articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , di cui al comma 1, e successive modificazioni, e' abrogato.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 .
4. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 . ((PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430)) .
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 .
6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464 , sono triplicati.
7. Sono abrogati gli articoli 45 , 47 , 49 e 50, commi secondo , terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585 , dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67 , e dalla legge 2 agosto 1962, n. 528 . E' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data.
Entrata in vigore il 12 aprile 2002
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