Articolo 8 del Decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332
Articolo 9
Versione
30 settembre 1989
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Versione
3 dicembre 1989
Art. 8. 1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti (( normativi )) emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti (( normativi )) emanati dal 1 gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti (( normativi )) emanati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.
2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali e' previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, e' stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.
3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 , esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.
4. L' articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 , sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa e' soggetto ad una (( sanzione amministrativa )) da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.
Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore e' soggetto ad una (( sanzione amministrativa )) da L. 10.000.000 a L. 100.000.000.
Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, e' soggetto ad una (( sanzione amministrativa )) da L. 150.000 a L.
1.500.000. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la (( sanzione amministrativa )) da L. 250.000 a L. 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la (( sanzione amministrativa )) da L. 500.000 a L. 2.500.000.".
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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