Articolo 4 ter del Decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332
Articolo 4 bisArticolo 7
Versione
3 dicembre 1989
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Versione
30 dicembre 1990
Art. 4-ter. 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , prorogati dall' articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288 , sono differiti al 31 dicembre 1990.
2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , le disposizioni contenute nell' articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , sono quelli chiusi anteriormente al 1 gennaio 1990. ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 , ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che il termine del 31 dicembre 1990 previsto dal presente articolo e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Inoltre ha disposto che "fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 del presente articolo e nei precedenti provvedimenti, sono quelli chiusi
anteriormente al 1' gennaio 1991."
Entrata in vigore il 30 dicembre 1990
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