Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 32Articolo 30 bis
Versione
18 novembre 1999
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Versione
25 febbraio 2005
Art. 30. (( (Sportello unico per l'immigrazione) )) (( 1. Lo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, e' composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che puo' individuare anche piu' unita' operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dell'interno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.
2. Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 , nonche' di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure. ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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