3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non piu' di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato e' tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si e' allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito o sottratto, e' tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento, il visto di reingresso e' rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334 .
-------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonche' alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".