Articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
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18 novembre 1999
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25 febbraio 2005
Art. 27. Rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di protezione sociale) 1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e' effettuata:
a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni. 2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per le attivita' di cui all'articolo 18 comma 5, del testo unico acquisiti:
a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravita' ed attualita' del pericolo; b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui all'articolo 25. c) l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotti incompatibile con le finalita' dello stesso. d) l'accettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.
3. Quando la proposta e' effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravita' ed attualita' del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.
(( 3-bis. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalita' stabilite per tale tipo di permesso. Le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.
3-ter. Il permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura "per motivi umanitari" ed e' rilasciato con modalita' che assicurano l'eventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e l'agevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici. ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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