Articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 17Articolo 20
Versione
18 novembre 1999
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Versione
25 febbraio 2005
Art. 19. Divieto di rientro per gli stranieri espulsi 1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
(( 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identita' del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'interno.))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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