Articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 49Articolo 51
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18 novembre 1999
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25 febbraio 2005
Art. 50. Disposizioni particolari per gli
esercenti le professioni sanitarie 1. Presso il Ministero della sanita' sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2. Per l'iscrizione e la cancellazione, dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministro della sanita' pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma I nonche' gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalita' stabilite dal Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanita', con oneri a carico degli interessati.
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 18 OTTOBRE 2004, N. 334)) .
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.)
7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49, il
Ministero della sanita' provvede altresi', ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
(( 8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute;
il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea. )) (( 8-bis. Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio. ))
Entrata in vigore il 25 febbraio 2005
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