Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Articolo 21Articolo 20
Versione
18 novembre 1999
Art. 22. Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza 1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivita' a norma dell'articolo 21, comma 8, in conformita' alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dell'attivita' di altri enti di associazioni del volontariato e di cooperative di solidarieta' sociale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivita' per la assistenza compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra il decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'Interno.
3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4. Nell'ambito del centro sono resi disponibili uno o piu' locali idonei per l'espletamento delle attivita' delle autorita' consolari.
Le autorita' di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione all'autorita' consolare al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
Entrata in vigore il 18 novembre 1999
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