Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 luglio 1972
Art. 7.
La facolta' di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie peri l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi puo' essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
I contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione sono corrisposti con il primo versamento.
Qualora si verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni, l'accreditamento di contributi figurativi, l'assicurato deve sospendere i versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi predetti.
I versamenti devono essere, inoltre, sospesi durante i periodi di rioccupazione alle dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente terzo comma sia versato durante il trimestre successivo.
Entrata in vigore il 1 luglio 1972
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