Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 luglio 1972
Art. 4.

I lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti.
La domanda per ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti stessi.
I contributi di cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente-postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione.
Agli effetti previsti dall' art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' ai fini della determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi giornalieri.
Entrata in vigore il 1 luglio 1972
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