Art. 5.
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.
Non e' consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.
Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facolta' di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purche' essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9-20 dicembre 1976, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del presente provvedimento "nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa essere vo1ontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi".
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non puo' essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
Parimenti, non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.
Non e' consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate, rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , dalla legge 4 luglio 1959, n. 463 , dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 , e successive modificazioni ed integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esclusive, esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.
Resta salva per gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facolta' di contribuire volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purche' essi possano far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo e quarto, del presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 9-20 dicembre 1976, n. 243 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, del presente provvedimento "nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti possa essere vo1ontariamente proseguita nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi".