Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 luglio 1972
Art. 10.
I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi e' determinato da cause di forza maggiore.
Entrata in vigore il 1 luglio 1972
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