Art. 11.
Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilita' della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.
Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilita' della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.