Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1972
Art. 11.
Le disposizioni di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non si applicano agli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni caso, l'incompatibilita' della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.
Entrata in vigore il 1 luglio 1972
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