Art. 5. Personale 1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998, nonche' dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell' articolo 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197 . ((, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni)) .
Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti.
2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione puo' assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attivita' della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.
Tutte le spese del personale gravano esclusivamente sul bilancio della Cassa depositi e prestiti.
2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione puo' assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attivita' della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.