Articolo 17 del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Articolo 16 bisArticolo 17 bis
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6 giugno 2013
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4 agosto 2013
Art. 17. Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e' conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell' articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 .
2. ((Entro il 31 dicembre 2013)) , le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».
Entrata in vigore il 4 agosto 2013
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