Articolo 13 bis del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
Articolo 13Articolo 14
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4 agosto 2013
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1 gennaio 2025
Art. 13-bis. (( (Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). )) ((1. L'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gia' provveduto al recepimento"))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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