Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254
Articolo 20Articolo 22
Versione
12 gennaio 2003
Art. 21. Scheda dei beni mobili 1. In ogni stanza o locale e' affissa una scheda in cui sono elencati e descritti tutti i beni mobili ivi esistenti, affidati dal consegnatario all'utilizzatore finale.
2. La scheda consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza ad essi spettante nei limiti delle attribuzioni del loro ufficio.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente