Provvedimento: […] Quest'ultimo è, infatti, tenuto solamente ad esercitare la vigilanza sui beni somministrati agli “utilizzatori finali” con le modalità stabilite dall'art. 21 del DPR n. 254/2002, ed a rendere il conto amministrativo, in armonia con quanto disposto dall'art. 32, 2° comma Reg. Cont., secondo quanto disposto dal successivo art. 19 dello stesso del D.P.R. n. 254/2002, che impone unicamente la tenuta, a cura del consegnatario, del “prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili” e gli adempimenti ad esso attinenti, che incombono comunque indistintamente, in forza del suo ultimo comma, sui consegnatari sia per debito di custodia, che per debito di vigilanza.
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