Articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 gennaio 2003
Art. 23. Conto giudiziale 1. Il consegnatario per debito di custodia e' tenuto alla resa del conto giudiziale della propria gestione nei termini previsti dall'articolo 11.
2. Nel conto giudiziale e' riportato:
il carico: beni e materiali esistenti all'inizio dell'esercizio della gestione e quelli avuti in consegna nel corso dell'esercizio, secondo la specie, qualita' e categoria di esso, nonche' il valore risultante dagli inventari;
lo scarico: beni e materiali distribuiti, somministrati o altrimenti esitati, con la evidenziazione delle eventuali perdite;
le rimanenze: beni e materiali ancora esistenti al termine dell'esercizio o della gestione.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2003
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