Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 gennaio 2003
Art. 10. Compiti 1. Ai consegnatari - ferma restando la responsabilita' del dirigente competente - e' affidata:
a) la conservazione e la gestione dei beni dello Stato e dei magazzini in cui gli stessi beni sono ricoverati per essere concessi in uso agli utilizzatori finali o per essere distribuiti ad altri agenti responsabili, nonche' la distribuzione degli oggetti di cancelleria, di stampati e di altro materiale di facile consumo;
b) la manutenzione dei mobili e degli arredi di ufficio, la conservazione delle collezioni ufficiali di leggi, regolamenti e pubblicazioni;
c) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in dotazione agli uffici;
d) la vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, nonche' sul loro regolare e corretto uso, da esercitarsi a mezzo di apposite direttive emanate dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;
e) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
2. E' fatto divieto ai consegnatari ed ai subconsegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilita' dei medesimi e dei loro sostituti.
3. I consegnatari hanno l'obbligo della tenuta delle prescritte scritture contabili nelle forme e secondo le modalita' di cui al capo II del presente titolo.
4. I consegnatari non possono eseguire compiti e servizi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, ove la loro gravosita' ed estensione non consentano il regolare svolgimento delle gestioni ad essi affidate.
5. I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio mediante un prospetto analogo a quello previsto all'articolo 19.
6. Il consegnatario riporta nelle proprie scritture i movimenti dei beni affidati ai sub-consegnatari.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2003
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