Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254
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Versione
12 gennaio 2003
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Versione
6 giugno 2012
Art. 26. Cambio del consegnatario 1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste.
2. Il passaggio puo' avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine puo' essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio da cui il consegnatario dipende.
3. La mancata osservanza dei termini di cui al comma 2 e' segnalata dagli uffici riscontranti alla competente Procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilita' nei confronti del consegnatario cessante e di quello subentrante.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)) .
5. Della consegna e' redatto apposito verbale nel quale e' dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario nonche' quelli mancanti. In questo ultimo caso e' effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)) .
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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