Art. 10. Personale delle bande musicali 1. All' articolo 1512, comma 1, lettera d) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 , la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale». Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1512 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 1512 (Maestro direttore e maestro vice direttore). - 1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:
a) per l'Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo normale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1512 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal presente decreto:
"Art. 1512 (Maestro direttore e maestro vice direttore). - 1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:
a) per l'Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo normale.".