Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
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21 marzo 1986
Art. 6. Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali;
istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;
dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro della sanita';
da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM).
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
5. Nell'ambito del comparto di cui al presente articolo e' istituita una apposita area negoziale per la professionalita' medica, concernente i medici chirurghi e veterinari che prestano la loro attivita' alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale e che assumono, nell'esercizio dell'attivita' stessa, una personale responsabilita' professionale a norma di legge.
6. Nell'area di contrattazione di cui al comma precedente saranno negoziati tutti gli istituti, nessuno escluso, relativi all'assetto normativo e retributivo della categoria medica, quali l'organizzazione del lavoro medico, l'articolazione degli orari, l'emergenza medica (la guardia e la pronta disponibilita), i regimi del rapporto (tempo pieno e tempo definito), l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica, la carriera, il regime retributivo tabellare ed extra-tabellare, i meccanismi di incentivazione e l'attivita' libero-professionale intramurale. Nella predetta area verranno altresi' definite, in rapporto alle particolarita' professionali dei medici, anche le modalita' interpretative e integrative della disciplina contenuta negli accordi intercompartimentali formati ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
7. L'ipotesi di accordo dell'area di cui ai precedenti commi 5 e 6 sara' negoziata dalla delegazione pubblica con le organizzazioni nazionali rappresentative dei medici, secondo le modalita' e le forme che risulteranno appropriate. Per la conclusione di tale negoziato sara' comunque sufficiente il consenso delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria medica.
8. L'ipotesi di accordo dell'area medica raggiunta con le modalita' indicate nel precedente comma sara' integralmente inserita nell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo e come tale sara' formalmente sottoscritta dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale di cui ai precedenti commi 2 e 4. Eventuali osservazioni di ciascuna delegazione sindacale relative alla coerenza e alla compatibilita' fra le clausole dell'ipotesi di accordo del comparto di cui al presente articolo saranno esaminate dal Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione prevista dall' art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
9. I criteri e le modalita' di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 varranno anche per l'applicazione dell'accordo a livello periferico in sede di accordi decentrati di cui all' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Note all' art. 6:
- La legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio sanitario nazionale". L'art. 42 di detta legge stabilisce i criteri ed il procedimento per l'individuazione degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico.
- La legge n. 281/1970 reca: "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario". L'art. 13 di detta legge prevede la costituzione di una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale.
- Con la legge n. 93/1983 e' stata approvata la legge-quadro sul pubblico impiego. L'art. 6 stabilisce la procedura per la formazione degli accordi e per il loro recepimento in decreto del Presidente della Repubblica.
L'art. 12 stabilisce le modalita' e le procedure per la definizione degli accordi intercompartimentali. L'art. 14 stabilisce le modalita' e la procedura per la definizione degli accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate.
Entrata in vigore il 21 marzo 1986
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