Articolo 7 del Decreto ministeriale 22 luglio 1993, n. 362
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 ottobre 1993
Art. 7. 1. Gli onorari, tenuto conto degli elementi inerenti alla natura delle diverse prestazioni ed alle conseguenti modalita' per la loro determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) onorari a tabella: per le prestazioni indicate nella tabella allegata, a ciascuna delle quali corrisponde un compenso fisso;
b) onorari a percentuale: per le prestazioni retribuite in ragione del valore dell'opera;
c) onorari a vocazione: per le prestazioni retribuite in ragioni del tempo necessario all'esecuzione dell'opera;
d) onorari preconcordati: per prestazioni diverse dalle precedenti il cui compenso e' determinato su accordo delle parti.
Entrata in vigore il 2 ottobre 1993
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