Articolo 201 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 200Articolo 202
Versione
20 agosto 1938
Art. 201.

Le disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscono parte integrante del contratto di assegnazione definitiva dell'alloggio cooperativo e di mutuo edilizio individuale stipulato o da stipularsi tra il socio, la cooperativa cui egli appartiene e la Cassa depositi e prestiti.

Le dette disposizioni vincolano il condominio ed i suoi successori a qualsiasi titolo, anche in caso di riscatto. Il vincolo dura finche' tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente