Articolo 195 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 195.

Le cooperative sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui a loro carico ed a versarne, non oltre il giorno 5 del mese cui la rata si riferisce, l'importo alla Cassa depositi e prestiti trasmettendo un elenco dei soci assegnatari e delle quoto dovute da ciascuno.

Qualora vi siano dei soci morosi, le cooperative devono inviare contemporaneamente l'elenco dei soci stessi, con l'indicazione della quota dovuta e degli estremi della pensione vitalizia spettante a socio.

Una copia dell'elenco dei soci morosi viene trasmessa contemporaneamente all'Ente edilizio il quale provvede per il ricupero delle somme dovute.

Contro i soci morosi l'Ente deve richiedere subito alle Amministrazioni competenti, senza tener conto degli eventuali precedenti vincoli esistenti sulla pensione o eventualmente su stipendi, assegni, compensi o indennita' straordinarie di qualsiasi specie percepiti a carico del bilancio dello Stato o di quello di Enti pubblici, la trattenuta d'ufficio per la somma dovuta, oltre una penale del 4 per cento che si applica, altresi', sui versamenti effettuati dopo il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Ove la trattenuta non sia possibile o sufficiente, l'Ente e' autorizzato a procedere alla riscossione della somma dovuta con le norme e i privilegi dello Stato sulla riscossione delle imposte dirette, in conformita' dell'art. 65.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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