Articolo 202 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 201Articolo 203
Versione
20 agosto 1938
Art. 202.

Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 204, da' luogo ad un condominio a se'.

Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all'importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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