Per edificio, a tutti gli effetti del presente Titolo, si intende quello che, in osservanza di quanto dispone l'art. 204, da' luogo ad un condominio a se'.
Il costo degli alloggi, sempre agli effetti delle norme del presente Titolo, corrisponde all'importo risultante dal reparto definitivo della spesa approvato dal Ministero dei lavori pubblici.