Le cooperative per case popolari od economiche godono dei privilegi tributari vigenti in materia di tasse di bollo e registro secondo le stesse norme comuni stabilite per le altre societa' cooperative dagli articoli 65, 66 e 67 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nonche' dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268. Pero' la durata di tali privilegi si estende fino a dieci anni dalla costituzione della societa' e fino a quando il capitale, effettivamente versato, abbia raggiunto lire duecentomila.(3) (25) ((30))
Esse inoltre godono riduzione al quarto:
a) della spesa per le inserzioni obbligatorie nei Fogli degli annunzi legali;
b) delle tasse d'iscrizione e trascrizione ipotecarie in dipendenza di contratti di prestito, di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari od economiche;
c) della tassa di registro sui contratti per lavori di costruzione e manutenzione di dette case nonche' di quella sui relativi contratti di locazione;
d) delle tasse pei contratti di assicurazione sulla vita degli acquirenti purche' ne venga fatta cessione a garanzia della casa;
e) dei diritti erariali di abbonamento di cui all' art. 27 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646 , sugli istituti di credito fondiario, per tasse di qualunque specie dovute su mutui concessi dagli istituti suddetti sia originariamente sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari, per le case popolari od economiche;
f) delle tasse di concessione governativa di cui ai titoli II, VIII e XIV della legge 30 dicembre 1923, n. 3279 .
Nulla e' innovato alle norme vigenti per la tassa di negoziazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280 .
Ai contratti di mutuo suppletivo sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel primo comma del presente articolo.
Tutte le anzidette norme tributarie sono applicabili anche agli istituti autonomi per case popolari, i quali continueranno a fruire delle agevolazioni stabilite nel primo comma oltre il 31 dicembre 1935, e per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1936, anche se sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire duecentomila.
Pero' le normali tasse da essi pagate dal 1° gennaio 1936 al 25 marzo 1938 non sono soggette a rimborso.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 luglio 1942, n. 843 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra". -------------- AGGIORNAMENTO (25)
La L. 24 novembre 1961, n. 1283 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli Istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei privilegi tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , a decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 31 dicembre 1967, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000". -------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 18 marzo 1968, n. 402 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Ferme restando le maggiori agevolazioni previste da leggi speciali, gli istituti autonomi per le case popolari continueranno a godere dei benefici tributari di cui al primo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , a decorrere dal 1 gennaio 1968 e fino al 31 dicembre 1972, ancorche' sia trascorso il termine di dieci anni dalla loro costituzione e sia oltrepassato il capitale di lire 200.000".