Articolo 116 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 116.

Nelle cooperative a proprieta' individuale e contributo erariale, al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98, succedono i suoi eredi secondo il diritto comune.

La qualita' di eredi si prova nei modi di cui all'art. 15, libro 2°, parte 1ª del testo unico 2 gennaio 1913, n. 433, sulla Cassa depositi o prestiti .

Gli eredi sono obbligati in solido verso la cooperativa e l'istituto mutuante.

Fino a che tutti gli alloggi compresi nello stesso edificio non siano stati ammortizzati o riscattati, la Cassa ha facolta' nel caso di eredita' indivisa sia legittima che testamentaria, di chiedere che sia designato un rappresentante dei coeredi.

Tale designazione sara' fatta dal consiglio di amministrazione della cooperativa in base alle indicazioni che detti coeredi dovranno fare nel termine perentorio che sara' di volta in volta stabilito dalla Cassa.

In caso di inadempienza o di disaccordo dei coeredi, alla designazione procedera' senz'altro il consiglio di amministrazione della cooperativa.

Avvenuta la divisione della eredita', subentra, in tutti i diritti ed i doveri di socio, colui al quale sia stato attribuito l'alloggio.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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