Articolo 103 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 103.

I consigli di amministrazione possono deliberare la radiazione di quei soci semplicemente inscritti od anche prenotatari di alloggio i quali, sebbene diffidati a pagare entro termine perentorio, abbiano omesso di versare le quote per spese generali afferenti ad almeno tre mensilita'.

Avverso il provvedimento di radiazione e' ammesso ricorso alla Commissione di vigilanza non oltre giorni trenta dalla comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Il Ministro pei lavori pubblici, su richiesta dell'ente mutuante, puo', previa diffida portante termine perentorio non inferiore ad un mese, pronunciare con suo decreto la decadenza dal diritto all'alloggio di quei soci assegnatari i quali si siano resi morosi per almeno due mensilita' consecutive nel pagamento delle rate di ammortamento ovvero dei relativi accessori.

La stessa facolta', previa diffida di cui al precedente comma, compete fino alla stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, al Ministro pei lavori pubblici, su proposta motivata del presidente della cooperativa debitamente autorizzato dal consiglio di amministrazione, nella ipotesi che soci assegnatari non abbiano ottemperato, nei modi e termini prescritti dalla cooperativa, al pagamento di passivita' sociali riconosciute dal Ministro stesso ed indipendenti da ampliamenti di costruzioni non finanziati oppure al versamento di almeno due mensilita' consecutive per spese generali.

Il provvedimento di cui ai precedenti commi 3° e 4° non e' soggetto ad alcun ricorso od azione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell' art. 554, n. 2, del Codice di procedura civile e vi si puo' dare esecuzione senza che occorra l'apposizione della formula esecutiva di cui ai successivi articoli 555, 556 e 557 e senza le formalita' di cui agli articoli 741 e seguenti del Codice stesso.

Analoghe facolta' competono al Ministro per le comunicazioni quando trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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