Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:
1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;
3° gli istituti autonomi per case popolari;
4° le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma;
5° le societa' di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;
6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;
7° le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;
8° le societa' cooperative di credito e le societa' di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilita' distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci;
9° i soci delle societa' menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°.
10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;
11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;
12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;
13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;
14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti.
15°) L'Istituto nazionale per la case ai maestri.
((16) l'U.N.R.R.A. Casse))
Il beneficio del mutuo non puo' essere accordato ai privati, nonche' alle societa' di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.