Articolo 16 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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3 dicembre 1960
Art. 16.

Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:

1° l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

2° i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;

3° gli istituti autonomi per case popolari;

4° le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma;

5° le societa' di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

6° gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;

7° le societa' cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;

8° le societa' cooperative di credito e le societa' di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presento testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilita' distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci;
9° i soci delle societa' menzionate nei precedenti numeri 7° ed 8°.

10) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari;

11) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

12) gli enti e le societa' cooperative costituite per la trasformazione fondiaria, irrigazione e colonizzazione, che provvedano alla costruzione di borgate rurali;

13) gli altri enti morali e societa' costituiti con lo scopo di costruire senza finalita' di lucro case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, sempre che i loro statuti si uniformino alle disposizioni dell'art. 37 del presente testo unico;

14) le scuole e gli istituti governativi di istruzione tecnica e le scuole governative di avviamento professionale, che si propongano di costruire, sui terreni di loro proprieta', case da locare ai propri dipendenti.

15°) L'Istituto nazionale per la case ai maestri.

((16) l'U.N.R.R.A. Casse))

Il beneficio del mutuo non puo' essere accordato ai privati, nonche' alle societa' di cui ai precedenti nn. 7°, 8° e 9°, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1960
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