Articolo 79 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 78Articolo 80
Versione
20 agosto 1938
Art. 79.

Tutti gli atti definitivi di appalto, i contratti principali e suppletivi coi relativi capitolati e le proposte di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni, devono riportare la preventiva approvazione ministeriale sentita la Commissione di vigilanza, quando siano fatti da enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti. Del pari devono essere previamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici i compensi per la redazione dei progetti e per la direzione dei lavori nonche' qualsiasi altra spesa da far gravare sui mutui concessi dalla Cassa predetta.


Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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