Articolo 86 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
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20 agosto 1938
Art. 86.

Le decisioni dei Collegi arbitrali sulle controversie insorte fra ente costruttore od impresa non impegnano il Ministero dei lavori pubblici. Conseguentemente i maggiori oneri che fossero per derivare all'ente per effetto delle decisioni stesse, non possono gravare sui mutui e contributi concessi a meno che non intervenga autorizzazione del Ministro il quale, con provvedimento insindacabile, puo' rifiutarla.
Entrata in vigore il 20 agosto 1938
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