Articolo 35 - Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
Articolo 34Articolo 36
Versione
20 agosto 1938
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Versione
18 febbraio 1959
Art. 35.

Il prezzo di vendita sara' quello corrente e puo' essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale.

La stipula del contratto di compra-vendita avverra' quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo.

La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.
((21)) ------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1959
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