Il prezzo di vendita sara' quello corrente e puo' essere pagato nel caso di vendita dilazionata, per una quarta parte all'atto del compromesso e, per il rimanente, in 25 rate annuali comprensive della quota di ammortamento e dell'interesse legale.
La stipula del contratto di compra-vendita avverra' quando sia stato eseguito il pagamento dell'ultima rata di prezzo.
La gestione dello stabile spetta agli enti di cui all'art. 34 fino a quando non siano venduti tutti gli appartamenti e pagato l'intero prezzo da parte degli acquirenti.
((21)) ------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che il presente articolo continua ad avere vigore per gli alloggi popolari ai quali non si applicano le norme previste dal predetto D.P.R.